Tributi locali: Mef e Ifel stimano la capacità fiscale dei Comuni

E’ stato diffuso, in data 3 novembre 204 sul sito del Mef – Dipartimento delle Finanze, il risultato di uno studio datato 28 ottobre 2014 e relativo alla capacità fiscale dei Comuni. La ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da tecnici provenienti dal Dipartimento delle Finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Sose e dall’Anci-Ifel.

L’esigenza di elaborare una stima precisa della capacità fiscale delle Amministrazioni comunali italiane appartenenti alle Regioni a statuto ordinario è stata indotta dall’art. 14, del Dl. n. 16/14 (c.d. “Decreto Salva Roma”), che ha disposto l’erogazione ai Comuni del 10% del “Fondo di solidarietà comunale” sulla base dei “fabbisogni standard” e – appunto – delle capacità fiscali.

L’applicazione, a partire dal 2015, dell’art. 14 del Dl. 16/14 – si legge nella premessa del Documento – ha reso necessaria una riflessione sia teorica, sul concetto di capacità fiscale, sia tecnico-statistica, sui metodi di misurazione. In letteratura, la capacità fiscale è definita come valore attuale massimo del gettito da entrate proprie prodotto da un Ente Locale nel lungo periodo. La capacità fiscale è spesso confusa con lo ‘sforzo fiscale’, indicatore derivato che misura fino a che punto un Governo utilizza la sua autonomia tributaria”.

Le componenti della capacità fiscale individuate afferiscono a 2 principali tipologie di entrata:

a) Imposte e tasse:

  1. Imu/Tasi e Addizionale comunale Irpef;
  2. Imposte e tasse minori, come l’Imposta di soggiorno, l’Imposta di sbarco, l’Imposta sulla pubblicità e la tassa sull’occupazione spazi e aree pubbliche;

b) Tari. A questo proposito viene specificato che lacapacità fiscale per il Settore “Raccolta e smaltimento rifiuti” è stata calcolata“in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard. A rigore, le tariffe per ‘Raccolta e smaltimento rifiuti’ non andrebbero incluse nella capacità fiscale, poiché sono a totale copertura del costo. Il calcolo è stato necessario esclusivamente perché il Settore ‘Raccolta e smaltimento rifiuti’ è stato incluso – come da previsioni di legge – nel calcolo dei fabbisogni standard e una sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una sovrastima delle risorse perequabili”.