Nella Delibera n. 445 del 30 novembre 2015 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione rileva che, con riferimento all’applicazione dell’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06 al triennio 2011/2013, nell’ottica della programmazione triennale futura delle assunzioni (oggetto del quesito), si deve aver riguardo, in definitiva, alla sola spesa storica del periodo, conformemente alla ratio di progressiva riduzione della spesa propria delle norme di coordinamento finanziario adottate in forza dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. Al contempo, l’art. 3 del Dl. n. 90/14, nell’abrogare l’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 (il quale richiedeva il rispetto di un determinato limite percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente ai fini della possibilità di assumere nuovo personale con contratto a tempo indeterminato), ha introdotto specifiche previsioni facoltizzanti che prevedono, per gli Enti che rispettano il Patto di stabilità, maggiori possibilità assunzionali. Infatti, il predetto art. 3, comma 5 consente a Regioni ed Enti Locali, per il 2014 e il 2015, assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa pari al 60% di quella sostenuta per il personale di ruolo cessato nell’anno precedente, nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dal 2018.
Le Regioni e gli Enti Locali che hanno spese di personale che incidono sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25%, dal 2014 possono invece procedere ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite dell’80% di quello cessato l’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015. L’art. 4, comma 3, del Dl. n. 78/15, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/15, ha successivamente modificato il testo dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, prevedendo che gli Enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare anche i cd. “resti” derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente. Il nuovo testo del citato comma 5 prevede infatti che “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
In particolare, la Sezione precisa che, con riferimento al “turn-over”, vige ora il principio della cumulabilità dei resti nel triennio, inteso in senso dinamico, rimanendo tuttavia il criterio della spesa storica, computato secondo le specifiche disposizioni previste e senza possibilità di ricorso a conteggi virtuali, per l’applicazione della disciplina di contenimento della spesa di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/06 (la cui applicazione è peraltro espressamente fatta salva anche dal vigente art. 3, comma 5 del Dl. n. 90/14, a cui si riferisce la disciplina predetta dei “resti”); e ciò secondo un principio di distinzione delle diverse tipologie di limitazioni legislative vigenti in materia di assunzione del personale. In conclusione, spetta al Comune in questione compiere le dovute valutazioni al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento all’eventuale stipula di nuovi contratti di lavoro, sempre nel rispetto dei vigenti ulteriori vincoli di legge.