Corte dei conti Liguria, Delibera n. 27 del 18 aprile 2024
Nella casistica in oggetto, un Comune ha chiesto un parere circa la possibilità di escludere le risorse destinate al finanziamento del welfare integrativo del personale dalla verifica del rispetto del limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (Deliberazione n. 19/2018) detto limite mira a coordinare la finanza pubblica al fine di armonizzare i trattamenti economici del personale. Quindi il legislatore, ai fini dell’applicabilità dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ha posto, come unico discrimen, la destinazione delle risorse a finalità retributive. Tale destinazione è riconosciuta alle risorse costituenti il Fondo per le risorse decentrate che, conseguentemente, sono assoggettate al predetto limite.
Nello specifico, secondo la Sezione il welfare integrativo può esser finanziato ai sensi dell’art. 82, comma 2, del Ccnl. entro i seguenti limiti:
a) utilizzando le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel rispetto, peraltro, di un limite di spesa storica (l’art. 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del Ccnl. prevede che “gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme”);
b) con risorse (destinate a finalità retributive, in quanto costituenti il Fondo ex art. 79 del Ccnl.) ai sensi dell’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del Ccnl., laddove prevede che “mediante utilizzo di quota parte del ‘Fondo’ di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”;
c) con risorse del ‘Fondo’ alimentate dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del Dl. n. 98/2011, convertito con modifiche nella Legge n. 111/2011, ai sensi dell’art. 82, comma 2, secondo periodo, del Ccnl., laddove prevede che, “tra le risorse del ‘Fondo’ sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), del Ccnl. del Comparto ‘Funzioni locali’ sottoscritto il 21.05.2018”.
Secondo la Sezione ciò che non è consentito, in assenza di una base normativa espressa, è l’utilizzo di risorse per finalità di welfare integrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 82, comma 2, del Ccnl., nei limiti di una generica capacità di bilancio, che produrrebbe un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.





