Nella Sentenza n. 657 del 22 febbraio 2017 della Ctr Milano, i Giudici milanesi affermano che se si utilizza il Servizio postale per la notifica dell’atto di impugnazione, l’appello non può essere considerato inammissibile se, in luogo della ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento. Solo nel caso in cui sia contestata o dubbia la tempestività dell’appello si dovrà far riferimento alla ricevuta di spedizione per provare la data di invio dell’atto.







