Edificabilità di un’area: va desunta dalla qualificazione attribuitale nel “Prg”, salvo concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione

Nella Sentenza n. 24122 del 13 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, una Società impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2004 emesso da un Comune relativamente ad aree fabbricabili e l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2005 su terreni agricoli ed aree fabbricabili. La Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del Dl. n. 203/05, convertito dalla Legge n. 248/05, e 36, comma 2, del Dl. n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/92, l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel “Piano regolatore generale” adottato dal Comune, salva però la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione.

Ne consegue che la circostanza che l’area sia qualificata come edificabile dal “Piano regolatore generale” ne esclude per ciò solo la natura agricola e non rileva il fatto che il Piano di lottizzazione abbia previsto la concreta destinazione di talune aree a verde o a viabilità con concentrazione della cubatura solo su 3 aree.

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