Notificazione a mezzo posta: decorrenza del termine per il deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria

Nella Sentenza n. 2560 del 2 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo del Servizio postale, il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs. n. 546/92, dev’essere effettuato il deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria, decorre, non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario.

La regola, deducibile dall’art. 16, ultimo comma – secondo cui la notificazione a mezzo del Servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante – si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.

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