Nella Sentenza n. 8298 del 4 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulla notificazione degli atti impositivi in caso di irreperibilità relativa. La Suprema Corte chiarisce che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 del Cc., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del Dpr. n. 600/73, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale.







