Nell’Ordinanza n. 22096 dell’11 settembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, in merito alla notificazione dell’accertamento tributario, qualora questa sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 del Cpc., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, considerato che il Messo notificatore, avvalendosi del “servizio postale” ex art. 140 del Cpc., può dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica.