Notifica cartella di pagamento

Nell’Ordinanza n. 29820 del 19 novembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all’Agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Ciò perché “la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’Amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”. Secondo la Suprema Corte, la produzione dell’estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perché “…l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’Amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al Giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale. Tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”.

Inoltre, i Giudici di legittimità rilevano che nei casi di cd. “irreperibilità relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 del Cpc., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del Dpr. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

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