Nella Sentenza n. 127 del 4 giugno 2020 della Corte dei conti Toscana, la questione controversa in esame riguarda i criteri da seguire per una regolare redazione del conto del consegnatario dei titoli azionari.
La Sezione rileva che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli Enti Locali in forza dell’art. 93 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. “dematerializzati”, in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti,
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