Nell’Ordinanza n. 20303 del 25 settembre 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che sussiste radicale inesistenza della notifica soltanto quando la stessa venga effettuata “in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario”. Peraltro, nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal Giudice, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato. È stato altresì statuito che la variazione di domicilio del procuratore costituito non incide sulla relazione con la parte interessata.







