Nella Sentenza n. 475 del 25 marzo 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 217/1983, l’Ente Locale può prevedere con discrezionalità criteri e modalità per la rimozione del vincolo alberghiero, distinguendo tra le diverse zone del suo territorio e tra le differenti tipologie di strutture, ma non può del tutto trascurare il profilo legato alla perdita di convenienza economico-produttiva dell’Impresa alberghiera introducendo ulteriori presupposti non previsti dalla legge. Tuttavia, i Giudici specificano che il vincolo alberghiero è stato introdotto con l’art. 1 della Legge n. 1692/1936, di conversione con modificazioni del Rdl. n. 274/1936, che vietava l’alienazione o la locazione “per uso diverso da quello alberghiero” (e “…senza la autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda”) degli edifici alla data d’entrata in vigore del Rdl. “… interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda…”. In sostanza, la rimozione del vincolo di destinazione, finalizzato a conservare l’offerta turistico-ricettiva, era consentita solo all’esito di un apposito procedimento autorizzatorio. L’art. 1, del Dlgs. n. 117/1945, ha prorogato l’efficacia della Legge n. 1692/1936, e quindi il vincolo, “…fino a 5 anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa”. In seguito, il termine è stato ulteriormente prorogato con diversi interventi legislativi sino a quando, con Sentenza n. 4/1981, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima disposizione di proroga (la Legge n. 628/1967, che prolungava il vincolo sino al 31 dicembre 1968), giacché lasciava inalterato il vincolo alberghiero solo per i vecchi alberghi (risalenti ad epoca precedente al 1936), mentre quelli realizzati successivamente non ne erano gravati, pur essendo mutato il contesto che giustificava la differenziazione tra gli immobili soggetti alla proroga e quelli invece esonerati dal vincolo.







