Nella Sentenza n. 169/01/14 della Ctp Cremona, i Giudici sottolineano che non possono rientrare tra le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria quelle che riguardano un terreno sul quale insorge un fabbricato, e che quindi è da ritenersi già edificato. Nello specifico i Giudici affermano che la cessione di un fabbricato fatiscente che insiste su un’area inserita in zona edificabile, con ragionevole possibilità di demolizione e nuova edificazione, non può mai essere equiparata alla cessione di terreno edificabile e non può determinare, pertanto, una plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette. Questo vale anche se il fabbricato è già classificato dal Comune, ai fini Ici, come area edificabile.







