Nella Sentenza n. 13247 del 26 giugno 2015, la Corte di Cassazione afferma che il verbale di constatazione del mancato accordo tra le parti non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicché alla constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 del Dlgs. n. 218/97, connesso all’istanza di accertamento con adesione.







