Nella Sentenza n. 2809 del 4 agosto 2015 della Ctp Lecce i Giudici statuiscono che è inesistente la notifica di un atto quando non è possibile comprendere il collegamento tra la relata e l’atto stesso notificato. Quindi, il deposito della copia conforme all’originale della sola relata di notifica di una cartella di pagamento, non costituisce prova dell’avvenuta notifica della stessa, la quale deve essere sempre depositata in originale o in copia autenticata.
La mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce vizio di procedura che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Dunque, la mancata o irrituale notifica della cartella di pagamento ne travolge la successiva intimazione, determinandone la nullità.






