Sostituto d’imposta: è possibile configurare compenso da obbligo di non fare la somma erogata a un dipendente a seguito di conciliazione?

Il testo del quesito:

A seguito di una conciliazione il Comune deve corrispondere una somma ad una dipendente. Dal verbale di conciliazione risulta la somma ‘netta’ da versarle. Chiediamo chiarimenti sulla natura della somma da corrispondere, ed il conseguente trattamento fiscale. La controversia ha preso avvio per una mancata ‘progressione orizzontale’ e quindi per questioni retributive, la somma che il Comune pagherà non ha natura retributiva e nemmeno quella di risarcimento di un danno.

Piuttosto si tratta di una somma per obblighi di fare, non fare e permettere (in questo caso non proseguire nella controversia per via giurisdizionale). Nel dispositivo si menziona, come termine di pagamento, ‘da corrispondersi con la prima busta paga …’, nel caso in cui la nostra ricostruzione di cui sopra sia corretta, procederemo al pagamento con un semplice mandato a favore di questa collega, applicando la ritenuta d’acconto prevista all’art. 25 del Dpr. n. 600/72, del 20% sul totale. Chiedo cortesemente una conferma circa la correttezza della nostra impostazione, ed anche le indicazioni per il corretto assoggettamento alla ritenuta d’acconto: con quale codice tributo devo versare l’imposta? Va bene il 104E? il prossimo anno come dovrò considerare questi importi sia ai fini della CU sia per quanto concerne il 770?

 

La risposta dei ns. Esperti.

In merito al quesito posto, concordiamo con la soluzione fiscale proposta, ed al riguardo si ricorda una interessante Risoluzione Mef – la n. 150 del 22 luglio 1996 – che tratta un caso un po’ diverso ma per certi versi assimilabile a quello in questione.

Escluso – si legge in un interessante passaggio – che nella fattispecie descritta in premessa sia ravvisabile la costituzione di un rapporto di lavoro e quindi che l’indennizzo corrisposto dall’impresa costituisca un reddito di lavoro dipendente secondo la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del Tuir, occorre verificare a quale tipologia reddituale debba ascriversi la somma in questione. Dalla lettura del tipo di dichiarazione sottoscritto dall’avviato al lavoro si desume in modo abbastanza chiaro che la causa attributiva della somma è ravvisabile nella rinuncia alla instaurazione sia del rapporto di lavoro con l’impresa che di future controversie basate sull’atto di avviamento obbligatorio e sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro connesso a tale atto. Trattasi, pertanto, di un reddito classificabile tra quelli contemplati dall’art. 8 comma 1, lett. l), del Tuir e precisamente di un reddito derivante ‘dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere’ relativamente ai quali si rende applicabile il prelievo alla fonte del 19% in base al combinato disposto dell’art. 25 del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 33 del Dpr. n. 42/88, atteso che tali redditi diversi sono stati inclusi nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivanti da attività non esercitate abitualmente”.

Nel caso oggetto del presente quesito, non viene riconosciuta la colpevolezza del Comune ma, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, viene offerta una somma al ricorrente, accettando la quale lo stesso si obbliga “a non fare”, ossia a non pretendere null’altro dal Comune.

Concordiamo pertanto sulla posizione assunta.

In conseguenza di ciò, dal punto di vista fiscale occorre applicare la ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 600/73.

Il codice “F24EP” da utilizzare è il “104E”; l’Agenzia delle Entrate colloca infatti anche tali forme di reddito – disciplinate anch’esse, al pari delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, dall’art. 67, comma 1, lett. l), del Dpr. n. 917/86, norma che disciplina i c.d. “redditi diversi” – dal punto di vista della quantificazione della ritenuta e delle modalità di versamento, tra i redditi di lavoro autonomo.

Anche ai fini della “CU” e del Modello “770” tali forme di compenso devono essere trattate al pari dei redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale (cambiando soltanto i codici, “O1” invece di “O” oppure “M1” invece di “M”, si rimanda in tal senso alle istruzioni ai Modelli).

di Francesco Vegni

 

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