Accertamento: avviso valido anche senza contraddittorio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 444 del 14 gennaio 2015, ha statuito che nel procedimento di accertamento con adesione, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria è del tutto facoltativa, in quanto la legge prevede la possibilità per il contribuente che ha ricevuto l’avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito a comparire, di attivare il procedimento di definizione per adesione mediante la presentazione di un’apposita istanza. L’attivazione del procedimento di adesione, secondo i Giudici, non riveste quindi carattere di obbligatorietà, poiché lasciata alla mera valutazione degli uffici. L’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 218/97, prevede la possibilità per il contribuente di attivare a sua volta il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza apposita, qualora non abbia ricevuto un invito a comparire. Di conseguenza, il citato invito riveste carattere unicamente informativo e non richiede l’osservanza di particolari modalità. Solo ai fini della prova della ricezione, l’invito al contribuente è normalmente comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi dell’art. 60, del Dpr. n. 600/73.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 444 del 14 gennaio 2015

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