La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 444 del 14 gennaio 2015, ha statuito che nel procedimento di accertamento con adesione, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria è del tutto facoltativa, in quanto la legge prevede la possibilità per il contribuente che ha ricevuto l’avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito a comparire, di attivare il procedimento di definizione per adesione mediante la presentazione di un’apposita istanza. L’attivazione del procedimento di adesione, secondo i Giudici, non riveste quindi carattere di obbligatorietà, poiché lasciata alla mera valutazione degli uffici. L’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 218/97, prevede la possibilità per il contribuente di attivare a sua volta il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza apposita, qualora non abbia ricevuto un invito a comparire. Di conseguenza, il citato invito riveste carattere unicamente informativo e non richiede l’osservanza di particolari modalità. Solo ai fini della prova della ricezione, l’invito al contribuente è normalmente comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi dell’art. 60, del Dpr. n. 600/73.






