L’art. 1, comma 273, del “Ddl. Stabilità 2016” prevede che, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche debbano approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione di Euro.
In particolare, il programma biennale dovrà indicare le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche, mentre l’aggiornamento annuale dovrà indicare le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.





