Attività di accertamento: contabilizzazione

Nella Delibera n. 104 del 1° dicembre 2020 della Corte dei conti Liguria, la Sezione, rilevate alcune criticità emerse nel corso dell’esame della Relazione trasmessa dall’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2018, raccomanda al Comune la scrupolosa osservanza dei Principi in tema di armonizzazione contabile.

Quindi, la Sezione invita l’Ente:

  • alla corretta contabilizzazione e gestione del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;
  • al corretto mantenimento e cancellazione dei residui in sede di riaccertamento ordinario;
  • alla previsione di congrui accantonamenti, con particolare riferimento al fondo rischi per contenzioso e al fondo perdite Società partecipate;
  • alla corretta suddivisione dell’avanzo di amministrazione;
  • alla opportuna costituzione della cassa vincolata;
  • al costante monitoraggio dei rapporti di debito/credito con gli Organismi partecipati ed alla corretta contabilizzazione delle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento.

La Sezione pone in evidenza che secondo il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, a norma del quale, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina di armonizzazione, l’accertamento per cassa poteva proseguire solo con riferimento alle entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del Principio in esame erano state accertate secondo tale modalità e fino al loro esaurimento. Infatti, “il Principio della competenza finanziaria cd. ‘potenziato’, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio applicato”.

Infine, la Sezione rileva chela non corretta contabilizzazione delle entrate in discorso può incidere sull’adeguata quantificazione del “Fcde”, posto che lo stesso, dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria, a regime, è determinato sulla base della media semplice calcolata rispetto agli incassi in conto competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Pertanto, se nelle annualità antecedenti quella corrente gli accertamenti sono stati contabilizzati per cassa, la media semplice conduce ad un risultato non corretto e ad un “Fcde” inferiore a quello che sarebbe stato automaticamente calcolato se l’Ente avesse correttamente applicato il principio contabile. Comunque, il Comune in questione ha assicurato che “il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ per gli esercizi futuri verrà calcolato in modo extracontabile tenendo conto delle percentuali effettive relative agli incassi pregressi”.

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