Corte di Cassazione, Sentenza n. 16920 del 24 giugno 2025
Un dipendente pubblico a tempo pieno aveva chiesto l’autorizzazione a svolgere attività extra lavorative di verifiche e collaudi di impianti per conto di imprese private, la quale era stata negata dall’Amministrazione. Avverso tale diniego, il dipendente aveva presentato un ricorso che veniva accolto in primo grado, ritenendo il Tribunale non sussistente un conflitto di interessi. La Corte d’Appello aveva riformato la decisione richiamando le norme sugli incarichi esterni (art. 60 del Dpr. n. 3/1957 e art. 53 del Dlgs. n. 165/2001) ed escludendo che il lavoratore avesse un diritto a svolgere tali attività. La Corte ha evidenziato che le verifiche richieste riguardavano impianti già certificati dall’ente datore di lavoro, con il rischio di sovrapposizioni e quindi di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Il dipendente ha proposto, quindi, ricorso in Cassazione sostenendo che il diniego fosse immotivato e irragionevole, che l’attività non avesse valore certificativo, che non fosse richiesta l’iscrizione ad albi professionali e che si trattasse comunque di attività saltuaria. I Giudici di legittimità hanno ribadito che i dipendenti pubblici sono vincolati al principio di esclusività (artt. 97 e 98 della Costituzione) e che, secondo l’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, non possono svolgere incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione. Quest’ultima deve valutare caso per caso l’assenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali. Nel caso concreto i Giudici hanno ritenuto legittimo il diniego perché l’attività privata avrebbe potuto interferire con quella istituzionale dell’ente, incidendo sui controlli già eseguiti.




