Nell’Ordinanza n. 12134 del 7 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che, in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992, e non è perciò impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché altrimenti si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Un sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela, può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria. La configurazione dell’autotutela tributaria e del relativo sindacato nei termini riferiti è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 181/2017.
Dunque, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.







