Cosap: la giurisdizione è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 61 del 7 gennaio 2016, i Giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato che l’oggettiva differenza fra Tosap e Cosap è derivante dalla diversità del titolo che ne legittima l’applicazione.

Per quanto concerne la Tosap, il presupposto è l’occupazione del suolo pubblico, mentre per il Cosap il presupposto si concretizza in un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell’uso esclusivo o speciale di detto suolo.

Per i sopra citati motivi, è quindi da escludersi la natura di tributo del Cosap, sì che le controversie attinenti alla debenza di esso esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e ricadono nell’ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 61 del 7 gennaio 2016cassaz

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