Nella Sentenza n. 7393 del 15 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di detrazione per l’abitazione principale dall’Ici, in base all’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, anche alla stregua della formulazione antecedente alla modificazione operata dall’art. 1, comma 173, lett. b), della Legge n. 296/2006, il beneficio non è escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in Comune diverso da quello in cui è ubicata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In sostanza, la definizione contenuta nell’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992 – secondo la quale “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” – prescinde dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene invece al dato fattuale della effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente. Il Legislatore infatti, nell’introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra il Comune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazione della “unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo” del Tributo de quo, ha affermato che, ai fini della detrazione, la abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente e, con la eccezione di salvezza, ha quindi espressamente sancito la possibilità della “prova contraria”, addossandone l’onere relativo alla parte interessata.







