Ici: è esente l’immobile dello Stato destinato a soli compiti istituzionali

Nella Sentenza n. 1590 del 7 aprile 2017 della Ctr Milano, i Giudici chiariscono che è esente da Ici l’immobile dello Stato destinato a soli compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, e l’onere della prova incombe sull’Ente pubblico. Comunque, l’uso dell’immobile per fini istituzionali può anche non essere continuativo, dato che ogni bene destinato all’uso pubblico può restare inutilizzato per alcuni periodi di tempo, senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti. Inoltre, i Giudici milanesi precisano che il perseguimento delle finalità pubbliche viene meno solo ove sia estinto il nesso teleologico tra immobile e fine istituzionale. Ovviamente, la prova dà  fornire dell’impiego a fini pubblici non deve avere soltanto un profilo formale, ma estendersi al dato sostanziale, ovvero si deve dar prova che l’immobile sia destinato con costanza ed effettività all’uso istituzionale.

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