Nella Sentenza n. 14678 del 18 luglio 2016 la Corte di Cassazione statuisce che in tema di Ici, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis del Dlgs. n. 159/11, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale con finalità di prevenzione è soggetto passivo dell’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell’esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa. In particolare, nel caso di specie il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad essi sottoposti.







