Nell’Ordinanza n. 22789 del 28 settembre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda un avviso di accertamento Ici relativo all’anno 2007 con il quale un Ente Locale aveva contestato ad un contribuente l’omesso versamento del Tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento. La Suprema Corte prende in esame l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00, secondo la quale, a decorrere dal 1°gennaio 2000, le rendite catastali hanno efficacia solo a decorrere dalla loro notificazione. Quindi, per le rendite attribuite a partire dal 1°gennaio 2000, il requisito della notifica da parte degli Uffici finanziari è imprescindibile e la sua omissione determina l’illegittimità dell’atto accertativo fondato sulle rendite medesime. Poi, i successivi commi della norma citata si riferiscono alla regolamentazione del periodo transitorio, riferito alle rendite in atti al 31 dicembre 1999 e non ancora notificate. Solo relativamente a tali rendite è consentito ai Comuni di provvedere direttamente alla notifica delle stesse, per mezzo della trasmissione degli avvisi di accertamento Ici. Dunque, in tal caso, l’atto impositivo del Comune svolge una funzione doppia, una di accertamento tributario e una di notifica della rendita catastale.