Nell’Ordinanza n. 13542 del 1° luglio, la Corte di Cassazione afferma che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’Ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente. La precedente giurisprudenza della Suprema Corte vedeva nel concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’Ente possessore la condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente esentabili.







