Nell’Ordinanza n. 11654 del 4 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte si esprime in materia di Imu, osservando che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992, “l’Imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quali sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”. Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’Imposta è l’inagibilità e l’inabitabilità intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi). In particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo. La nozione di inabitabilità si associa alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitario che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all’uso cui è destinato. Il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conforto nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.
Quindi, non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.







