Imu: soggettività passiva del Leasing finanziario

Nella Sentenza n. 256 del 25 novembre 2020 della Ctp Ancona, la Commissione cerca di fare chiarezza sulla definizione di “durata del contratto” di locazione finanziaria ai fini Imu. In prima istanza, la Commissione chiarisce che le Tasi e Imu hanno presupposti assai differenti. La Tasi è una Tassa, e non un’Imposta, ed è diretta al finanziamento dei servizi pubblici resi dai Comuni e rivolti alla collettività, quali la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica.Dunque, la Tasi è dovuta da proprietari, possessori, ed anche da detentori di fabbricati, in altre parole da occupanti a qualunque titolo. Con la “Legge di stabilità per il 2016” (Legge n. 208/2015), il presupposto è divenuto il “(. . .) possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale”. Ancora, “(…). la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. In sintesi, la ratio è quella per cui chiunque possieda, detenga o comunque occupi il fabbricato o l’area edificabile, in quanto utilizzatore dei servizi comunali erogati, è soggetto al pagamento della tassa. L’Imu è invece qualificata “imposta” proprio perché l’obbligazione tributaria prescinde dalla fruizione di servizi erogati dal Comune, per limitarsi, quale unico presupposto, al possesso di fabbricati ed aree fabbricabili. Dalla difformità della natura e dei presupposti delle due obbligazioni tributarie discende l’impossibilità di formulare interpretazioni analogiche fra i 2 istituti. Pertanto, in ipotesi di contratto di leasing, in deroga espressa alla disciplina generale, il locatario è soggetto all’imposta, essendo il contratto di leasing molto più prossimo alla compravendita che alla locazione semplice. Al venir meno del contratto di leasing la posizione dei contraenti originari è sottoposta nuovamente alla regola generale, è obbligato il proprietario-possessore, a prescindere dalla situazione di fatto. Infatti, con la caducazione del contratto di locazione finanziaria il proprietario rientra nel pieno dei suoi diritti-doveri, tra cui la soggezione al tributo Imu, anche nell’ipotesi di inadempimento contrattuale del conduttore, e nonostante il bene sia ancora nella materiale detenzione del conduttore stesso, sebbene senza titolo.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle principali novità di settore