Iva: regime di imponibilità per attività di Ludoteca e servizi integrativi e sperimentali in quanto non assimilabili agli Asili nido

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 131 del 23 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva da applicare alle attività di Ludoteca e di “sipsi” (“servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia”) applicati all’utenza da una Società privata nei confronti dell’utenza finale.

L’art. 10, comma 1, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione Iva per le “prestazioni proprie dei Brefotrofi, Orfanotrofi, Asili, Case di riposo per anziani e simili, (…), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Con riguardo al caso di specie, è necessario valutare se le attività svolte dall’istante possano o meno essere ricomprese nel concetto di attività “simili” agli Asili.

Più nel dettaglio, nella Risoluzione n. 188/E del 2002 è stato chiarito che il Legislatore, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie dell’art. 13, paragrafo 1, lett. g), della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dopo aver elencato determinati Organismi (Brefotrofi, Orfanotrofi, Case di riposo per anziani, ecc.) ha utilizzato la locuzione “e simili” volendo indicare che rientrano nell’esenzione anche altri Organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie (Risoluzioni n. 322651/1986, n. 345266/1987, e n. 164/2005); nel far esplicito riferimento alle “prestazioni proprie”, ha inteso sottolineare l’aspetto oggettivo dell’attività che caratterizza i predetti Organismi.

Ciò premesso, per poter stabilire se le attività svolte dalla Società istante (ludoteca e “sispi”) possano beneficiare o meno dell’esenzione Iva ex art. 10, n. 21, citato, è necessario verificare se le prestazioni fornite siano assimilabili a quelle proprie degli Asili.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 65/2017, risulta che gli Asili nidi sono quei luoghi “che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la Scuola dell’infanzia”; i servizi integrativi si distinguono in: “1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il Servizio di ‘Mensa’ e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di 5 ore giornaliere; (omissis)”.

La Deliberazione della Giunta regionale, che disciplina le 2 tipologie di servizio ed è riferita al caso in esame, è in linea con i suddetti contenuti.

Alla luce delle normativa suesposta, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività svolta dalla Società si differenzi da quella tipica dell’Asilo nido, sia con riguardo all’assenza del Servizio di “Mensa”, alla mancanza di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano e alle modalità di funzionamento più flessibili, sia con riguardo alla circostanza secondo cui gli Asili devono rispondere a precisi standard di autorizzazione, a cui non devono invece attenersi i soggetti che, come la Società istante, esercitano attività qualificate quali i “sispi”.

In altre parole, l’Agenzia ha ritenuto che la Società, non assicurando il Servizio di “Mensa”, uno spazio attrezzato di riposo pomeridiano, ecc., non fornisce servizi assimilabili a quelli propri dell’Asilo.

Le medesime considerazioni valgono anche per l’attività di Ludoteca in quanto, trattandosi di un servizio prettamente ludico-­ricreativo per il quale non è previsto l’accudimento quotidiano e continuativo dei bambini, la stessa attività non presenta le medesime caratteristiche della prestazione propria di un Asilo nido.

Le prestazioni rese dalla Società istante non presentano dunque le caratteristiche proprie di quelle rese dall’Asilo e, pertanto, le stesse non sono riconducibili tra le prestazioni esenti, di cui all’art. 10, comma 1, n. 21) del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia ha poi rilevato, con riferimento ai “sispi”, che nel caso di specie gli stessi, pur presentando caratteristiche e finalità educative, come risulta dal Dlgs. n. 65/2017 e dalla Deliberazione della Giunta regionale riferita al caso in esame, non posso godere neanche della esenzione Iva prevista per le “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (…)”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, per i seguenti motivi:

  • come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, tale ultima norma, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112/2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
    • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
    • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni. In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della “Pubblica Istruzione”, al paragrafo 4 della Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007).
  • inoltre, al paragrafo 5 della menzionata Circolare n. 22/E del 2008, sono riconducibili in tale norma le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da Enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.), ma nel caso di specie la Società istante ha dichiarato che le prestazioni educative rese non sono state finanziate da Enti pubblici.

Dunque, nel caso in esame, in assenza di una iscrizione in un apposito Albo, di uno specifico accreditamento da parte del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non siano approvate e finanziate da Enti pubblici, non trova applicazione neppure il regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, pertanto l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni di Ludoteca e “sispi” rese dalla Società istante sono soggette all’aliquota Iva 22%.

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