Nella Sentenza n. 20747 del 4 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del Dpr. n. 602/73, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Ciò risulta confermato, per implicito, dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.







