Nella Sentenza n. 352 del 24 novembre 2020 della Ctr Molise, la Commissione tributaria chiarisce che, in merito alla notifica dell’atto di accertamento notificato a mezzo posta per l’Ente Locale (ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministratone finanziaria), occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione da parte del contribuente. Tuttavia, l’art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006, prevede che “gli Enti Locali, relativamente ai Tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati o pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.







