Consiglio di Stato, Sentenza n. 6926 del 5 agosto 2025
La vicenda riguarda un’attività commerciale di lunga tradizione a cui il Comune aveva ridotto e poi revocato la concessione di plateatico, assegnando lo spazio a un esercizio concorrente.
Il titolare contestava la decisione sostenendo che fosse ingiustificata, priva di motivazione adeguata e lesiva dell’affidamento maturato in tanti anni di utilizzo, anche in ragione del carattere storico dell’attività.
I Giudici hanno chiarito che i cosiddetti “pianini”, previsti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali (art. 52 del Dlgs. n. 42/2004) e dai regolamenti comunali sul canone unico patrimoniale, sono atti di pianificazione generale che stabiliscono i criteri per l’uso del suolo pubblico. In quanto atti generali, non richiedono una motivazione personalizzata né la partecipazione dei singoli interessati al procedimento: valgono per tutti coloro che si trovino nelle condizioni stabilite e conservano carattere generale anche quando, al momento dell’adozione, riguardano in concreto un solo soggetto.
Il sindacato del Giudice può intervenire solo se il provvedimento è manifestamente illogico o basato su presupposti di fatto errati.
Nel caso specifico non sono stati riscontrati tali vizi. È stato ritenuto ragionevole che il Comune abbia scelto di non concedere il plateatico a un locale privo di affaccio diretto sulla piazza e situato davanti a un altro esercizio.
In conclusione, è stato confermato che l’amministrazione ha piena discrezionalità nella pianificazione del suolo pubblico e che la storicità dell’attività non comporta alcun diritto a conservare la concessione, che resta sempre un atto precario e revocabile nell’interesse pubblico.







