Nella Sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore del Processo amministrativo telematico), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del Giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità. Inoltre, i Giudici chiariscono che, dal 1° gennaio 2017, il Giudice amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, del Cpa, deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all’uopo fissato.







