Processo tributario: ammissibilità impugnazione tardiva

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3304 del 19 febbraio 2015, afferma che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, ovvero effettuata dopo lo spirare del “termine lungo” di 6 mesi dalla pubblicazione della Sentenza, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza, a causa della nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3304 del 19 febbraio 2015

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