La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3304 del 19 febbraio 2015, afferma che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, ovvero effettuata dopo lo spirare del “termine lungo” di 6 mesi dalla pubblicazione della Sentenza, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza, a causa della nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.






