Nella Sentenza n. 641 del 16 gennaio 2015 della Corte di Cassazione i Giudici osservano che, a seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 35, comma 26-quinques, lett. e-bis), della Legge n. 223/06, nell’elenco degli atti impugnabili davanti al Giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 546/92, dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77, del Dlgs. n. 602/73, è stato disposto che “le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle Imposte sul reddito, ai sensi del Dpr. n. 602/73, appartengono alla giurisdizione del Giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria”.
La Sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra richiamati e ha attribuito rilevanza alla destinazione degli immobili a fondo patrimoniale, dichiarando erroneamente declinata la giurisdizione del Giudice tributario e rinviando la causa alla giurisdizione del Giudice ordinario.






