Riscossione: sottoscrizione dell’avviso di accertamento

Nella Sentenza n. 958 del 22 settembre 2020 della Ctr Emilia Romagna, i Giudici affermano che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del Dpr. n. 600/1973, art. 42, se non reca la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro Impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del Capo dell’Ufficio titolare, ma di altro Funzionario incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. La sanzione della nullità dell’avviso di accertamento trova in particolare giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l’atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente.
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