Corte di giustizia tributaria di Messina, Sentenza n. 3146 del 29 maggio 2025
La vicenda riguarda un avviso di accertamento Tari per una pertinenza abitativa di 120 mq relativo agli anni 2019-2023.
Il contribuente sosteneva che l’atto fosse nullo per mancanza di potere del firmatario, difetto di motivazione, assenza di legittimazione passiva e ingiustizia delle sanzioni, ritenendo di aver fatto affidamento sulla denuncia Tari presentata da un familiare per l’abitazione principale.
I Giudici hanno respinto tutte le contestazioni, rilevando che il funzionario era regolarmente nominato, che l’avviso era sufficientemente motivato con l’indicazione degli estremi catastali, delle ragioni della pretesa e dei prospetti di calcolo, e che il contribuente risultava intestatario per quota e residente nell’immobile, quindi soggetto passivo del tributo. È stato ribadito che, secondo la normativa, chiunque possiede o detiene locali idonei a produrre rifiuti è obbligato al pagamento della Tari e che, in caso di più intestatari, opera la solidarietà passiva. Il Comune può chiedere l’intero importo a uno solo dei comproprietari.
Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, poiché l’obbligo di denuncia e versamento grava su tutti i possessori. Pertanto l’avviso è stato ritenuto legittimo e il ricorso respinto.







