Con il Comunicato 21 maggio 2014 il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha fornito le “Indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai Tributi locali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 1, comma 4, del Dl. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 2 maggio 2014, n. 68”.
Le istruzioni in oggetto sono relative alle disposizioni per erronei versamenti di Tributi locali.
Si ricorda che i commi da 722 a 727, dell’art. 1, della “Legge di stabilità 2014” – prima – e la Legge n. 68/14 di conversione del cosiddetto “Salva Roma”, hanno previsto regolazioni/riversamenti interni fra Comuni e fra Erario e Comuni nei casi di versamenti Imu a Comune diverso da quello destinatario dell’Imposta, di versamenti Imu in eccesso all’Erario o al Comune anche con riferimento alle rispettive quote di spettanza.
Gli Enti Locali interessati devono dare notizia dell’esito dell’istruttoria circa i suddetti erronei versamenti al Mef e al Ministero dell’Interno, al fine di effettuare le opportune valutazione e disporre le successive regolazioni.
I 2 Dicasteri citati – si apprende dalla Nota della Direzione centrale – hanno però convenuto che, nelle more dell’adozione del Decreto di cui al comma 4 dell’art. 1 del Dl. n. 16/14, gli Enti Locali dovranno effettuare un unico invio dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché 2. Sarà poi il Mef a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’Interno.







