Cartella di pagamento: valida se contiene l’indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione

Con l’Ordinanza n. 3533 del 23 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, del Dl. n. 248/07, l’indicazione del Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (come nel caso di specie), a pena di nullità. In base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata. Peraltro, siffatta indicazione appare sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3533 del 23 febbraio 2016

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