Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: garanzia di imparzialità

Nella Sentenza n. 6308 del 12 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del Principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei Principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’Organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa. Di conseguenza, nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica.

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