Processo tributario: controversie sulle spese legali rientrano nella giurisdizione tributaria

Nell’Ordinanza n. 14554 del 13 luglio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che in base all’art. 2, comma 10, del Dlgs. n. 546/92, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e comunali ed ogni altro accessorio, rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali “ogni altro accessorio” o “altri accessori” per la loro latitudine, ricomprendano, senz’altro, le spese processuali.

Ordinanza n. 14554 del 13 luglio 2015 della Corte di Cassazione

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